Solofra. De Stefano, Pisano, Tarantino … documento strategico del PUC
In riferimento al Piano Preliminare contenente bozza di PSC, consegnato ai sottoscritti consiglieri comunali Gerardo De Stefano, Gabriele Pisano e Agata Tarantino, in relazione all’incontro tenutosi il giorno 13/02/2015 al fine di apportare un contributo fattivo alle attività in corso e di rispettare i tempi dettati dal cronoprogramma,visto che inevitabilmente, nel prossimo mese di settembre 2015 il PRG comunale perderà di efficacia, riteniamo di dover esprimere le seguenti considerazioni:
Tenuto conto del vigente REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 -REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO- pubblicato sul BURC n. 53 del 8 Agosto 2011, che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16. In particolare, facendo riferimento all’Art. 7 (Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti):
“1. L’amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della legge regionale 16/2004.
2. Prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni, al fine della condivisione del preliminare di piano.
Tenuto conto del “manuale operativo del regolamento n. 5/2011 in attuazione della l.r. 16/2004”, il redigendo PUC del Comune di Solofra si trova nella fase “PRELIMINARE”, ovvero nella fase di elaborazione di un PUC preliminare composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico.
Dalla documentazione in nostro possesso si è riscontrata la non coincidenza delle indicazioni strutturali con quelle vigenti definite da piani sovra comunali e/o “opes legis” e l’assenza delle indicazioni strategiche del territorio.
In sostanza, la documentazione in questione, riporta un’analisi, spesso neanche troppo definita, dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dall’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità del territorio.
Di fatti, di seguito, si riportano delle incongruenze rilevate:
- Per quanto concerne il vincolo di Aree Rispetto Fiumi (ex art.142 comma 1 lettera c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) e sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008 e che racchiude i corsi d'acqua e le relative sponde iscritti nell'elenco delle acque pubbliche per una fascia di 150 metri ciascuna, il vigente PTCP, riporta una perimetrazione diversa rispetto a quella presente nella cartografia dei vincoli del PUC strutturale presentato. Tale vincolo, riportato anche nel PTCP, è un vincolo che discende “ope legis” in quanto il corso d’acqua in questione è iscritto negli elenchi delle acque pubbliche.
A tal proposito, vi sono anche osservazioni al PTCP presentate da associazioni professionali di Solofra in data 28/03/2013 n. prot. 20349, alle quali sono state esposte controdeduzioni contenute nella Relazione sulle Osservazioni, allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario, (con i poteri della Giunta ai sensi dell’art.48 del D.Lvo 267/2000) N. 113 del 27.05.2013 avente ad OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.3, CO.3, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.5/2011.
In tali osservazioni in sintesi, al punto 3, si proponeva: “la revisione di alcuni vincoli, in particolare per quello che riguarda: - a. per i fiumi (fascia 150 m.), considerato che comprende un'area fortemente compromessa e già edificata, si fa presente che sarebbe opportuno procedere ad una revisione di tale vincolo”;
L’ente Provincia rispondeva, non accogliendo tale proposta, con le seguenti controdeduzioni: 3. Per quanto riguarda i vincoli si fa presente quanto segue:
- L’osservazione recita testualmente “occorre tenere presente che il vincolo riportato, individuato come Aree Rispetto Fiumi (ex art.142), che racchiude i corsi d'acqua e le relative sponde iscritti nell'elenco delle acque pubbliche per una fascia di 150 metri ciascuna, comprende un'area fortemente compromessa e già edificata e sarebbe opportuno procedere ad una revisione di tale vincolo, individuato come Aree Rispetto Fiumi (ex art.142), che racchiude i corsi d'acqua e le relative sponde iscritti nell'elenco delle acque pubbliche per una fascia di 150 metri ciascuna”.
Non è chiaro se si contesta l’iscrizione del Torrente Solofrana nell’elenco delle acque pubbliche o solo l’applicazione della fascia di rispetto (di 150m) dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi acque pubbliche (ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004) che, si fa presente, discende “ope legis”. A seguito delle osservazioni pervenute è stata comunque effettuata una ulteriore verifica dei corsi d’acqua individuati, effettuando delle rettifiche e dei nuovi riconoscimenti ma che non hanno comportato modifiche per il Comune di Solofra. Per detta verifica si rinvia alle controdeduzioni riportate nella “RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE – “9.2 TRASFORMABILITÀ E VINCOLI – 9.2.3 VINCOLI: acque pubbliche nella carta della trasformabilità”.
Tuttavia i comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali dovranno, a scala di dettaglio, provvedere al riconoscimento, delimitazione e rappresentazione dei suddetti corsi d’acqua al fine di migliorare e correggere gli errori e le incertezze dovute alle modalità di individuazione cartografica descritte nella relazione generale (elaborato P01). -
Il citato vincolo inoltre, era anche riportato nella cartografia presente sul sito del comune di Solofra http://www.areatecnicacomunesolofra.it, nell’elaborato “Tavola dei Vincoli e delle Tutele”, del piano preliminare 2012, redatto dallo stesso studio di progettazione Ar.T.Etica.
- Per quanto concerne l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo, nel piano preliminare, si fa riferimento al vigente PSAI, ex autorità di Bacino del Sarno approvato il 24/11/2011 e al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 28.7.2014.
Tale Progetto di Piano, a breve termine, sarà approvato definitivamente entro poco tempo e riprenderà anche le osservazioni inoltrate dallo stesso Comune di Solofra, nella Conferenza programmatica, tenutasi, il 10 novembre 2014 presso il Palazzo Caracciolo, Piazza Libertà AVELLINO. Le tavole e le Norme Tecniche di attuazione del PSAI definitivo quindi, saranno diverse da quelle individuate nel piano preliminare; il rischio dunque è di avere pertanto, da subito, un PUC già discordante nelle disposizioni strutturali, che ricordiamo sono disposizioni con validità a tempo indeterminato. Non è un bel inizio!
- Non risulta presente, così come dovrebbe, la PERIMETRAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CON POSSIBILITA' DI TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA. Tale elaborazione deve contenere una dettagliata perimetrazione degli insediamenti esistenti al 31 marzo 2003 ed oggetto di sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge n.47/85, dell’art.39 della legge n.724/94 e dell’art.32 del Decreto Legge n.269/2003, come convertito nella Legge n.326/2003, accompagnata dall’individuazione dei manufatti e degli insediamenti per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria, ovvero per i quali è già decorso, sussistendone i presupposti, il silenzio-assenso di cui alla legge n.47/1985.
- Non è stato riscontrato alcun riferimento alle “Misure di Salvaguardia per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche per il territorio dell’ex Autorità di Bacino del Sarno”, approvate e adottate e immediatamente vigenti nella Delibera N°25 del 18/12/2012 del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e pubblicate sul BURC n°5 del 28/01/2013 e contenute nell’allegato alla citata delibera, in particolar modo agli art. 4 (Indirizzi generali per la pianificazione), 5(Tutela della qualità dei Suoli), 6(Uso sostenibile della risorsa idrica e succ. . Tra gli elaborati del preliminare, manca infatti la cartografia pedologica, redatta secondo le “norme tecniche per la valutazione della capacità di uso dei suoli mediante indagine pedologica in sito specifica”; una verifica della compatibilità del nuovo PUC con la disponibilità idrica anche alla luce della recente individuazione di contaminazione della falda profonda da tetracloroetilene e di alcuni pozzi idropotabili comunali. “Misure” state trasmesse al Comune di Solofra in data 29/01/2013 prot. 1588.
- Non risultano riportate, nelle tavole esaminate, le distanze di rispetto di m. 500,00, tra la cava sita in località Turci al perimetro del centro abitato, come definito dall’art. 3 comma 1.8 del D.Lgs n° 285/2002 e s.m.i., vincolo indicato nell’art. 41 (distanze di rispetto) del P.R.A.E. (PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE) della Campania – 2006.
- E’ stata riscontrata l’assenza, negli indirizzi programmatici, di alcuni interventi pubblici in corso di realizzazione e anche presenti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche:
· Realizzazione degli alloggi a canone sostenibile in via XII Apostoli nei pressi del Cimitero di Solofra;
· Realizzazione di case Popolari IACP alla località Casate della frazione S. Andrea Ap.;
· Manutenzione straordinaria per l’adeguamento ad asilo nido, denominato “Il Nido dei Bimbi”, dei locali della sala ristoro presso la mensa del Centro Sociale Comunale di Solofra;
· Previsione per la realizzazione di un impianto sportivo in alla località XII Apostoli;
· Interventi di efficientamento Energetico degli edifici di proprietà dei comuni;
- Manca l’individuazione su base cartografica dei 168 siti individuati sul territorio Comunale quali siti di bonifica d’interesse nazionale che ai sensi del D.M. dell’11/03/2013, che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 del decreto legislativo 152/2006 e per i quali la competenza per le operazioni di verifica ed eventuale bonifica viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate, affinché il Comune di Solofra, ricompreso nel sito "Bacino Idrografico del Fiume Sarno", nell’ambito delle attività inerenti la redazione dei PUC e del processo di VAS ne tenga conto. Le stesse NTA (elaborato P02) all’art. 55 del PTCP della Prov. di Avellino è stato inserito esplicito riferimento ai suddetti siti di bonifica.
- Alla luce del Decreto n°1888/2013 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania) bisogna inserire tra i beni tutelati per interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10 comma1 del D.Lgs 22/gennaio/2004 n°42 la Collegiata di S. Michele Arcangelo.
Per quanto concerne il DOCUMENTO STRATEGICO, parte integrante del preliminare, non risultano soddisfacenti e chiari i dati riguardanti gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale.
Inoltre la trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l’adozione di principi e criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico-operativo è troppo vaga e sintetica e non permette di individuare i capisaldi e i criteri di progettazione.
Non si riscontra nessuna valutazione e potenziamento di determinate linee della mobilità, oppure interventi di ricucitura di aree periferiche con scarsità di servizi, anche indicando l'incremento di determinate funzioni in aree determinate.
Non si evincono attività tese ad individuare gli obiettivi generali e finali, con elaborazione di grandi linee d’azione, indicazione dei mezzi organizzativi e finanziari per perseguirle.
Il tutto sembra essere agglomerato con un'attenzione più al calendario elettoralistico, che per la vera utilità della cittadinanza; sono assenti, infatti, i necessari approfondimenti sulle notevoli complessità del territorio solofrano. Tutto ciò fa sì che la nostra valutazione e le nostre considerazioni, sul Preliminare di Piano e sul Documento strategico di Piano Strutturale presentati, siano di forte preoccupazione e di inadeguatezza rispetto alle aspettative e alle prospettive del paese. Le questioni vere del paese sono accantonate e prive della dovuta attenzione; le linee del Piano preliminare e del documento strategico del Piano strutturale non individuano e non danno risposte né al presente né al futuro del paese.
Solofra li 13/02/2015 I Consiglieri Comunali
De Stefano Gerardo ( Solofra democratica)
Pisano Gabriele (Solofra democratica)
Tarantino Agata (Partito socialista italiano)