POZZI : REVOCA DELLE ORDINANZE COL TRUCCO E RISCHIO ARRESTO
Diciamo la verità le ordinanze di revoca della chiusura dei pozzi industriali contaminati sono una presa in giro, una bufala colossale, il preludio all’arresto di qualche sprovveduto “cunzariota” che si accingesse a prelevare l’acqua dai pozzi industriali contaminati senza aver prima redatto un’indagine preliminare volta ad accertare l’eventuale superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC), riportate nell’allegato 5 al D.lgs.152/06 e definite come “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica”. È certo che i pozzi industriali sono contaminati perchè le Ordinanze di Vignola hanno imposto il controllo - solo di alcuni di essi e non di tutti : perché? - e la chiusura di quelli in cui i valori di TCE superano la soglia limite. Così come è altrettanto certo che (art. 257 T.U. Ambiente) si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ ammenda da 5.200,00 euro a 52.000,00 euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose. In Italia, la legge considera i rifiuti contenenti tetracloroetilene come "rifiuti pericolosi".
A seguito dell’indagine preliminare si apre uno scenario di due possibili soluzioni:
a) Se i valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti rilevate non superano le CSC si conclude il procedimento, previa apposita comunicazione e ferme restando le attività di verifica e controllo dell’Autorità Competente.
b) Se invece dall’indagine preliminare si evidenzia un superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento e/o il proprietario del sito deve provvedere entro i successivi 30 giorni ad elaborare e trasmettere un piano di caratterizzazione del sito agli enti competenti, con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (pozzo) o nel caso di individuazione di una contaminazione storica il Responsabile (se c’è) attua le prime misure di prevenzione e ne da comunicazione a Comune e Provincia, il Responsabile effettua l’eventuale ripristino del sito e L’ARPA procede alla verifica dei risultati : fine del procedimento.
Se il sito (pozzo) supera le Concentrazioni Soglia di contaminazione (CSC) il responsabile ne da comunicazione (autocertificazione) a Comune e Provincia, redige il Piano della Caratterizzazione e lo presenta al Comune e alla Provincia. La Regione indice una conferenza dei Servizi, propone eventuali indagini integrative e autorizza il Piano della Caratterizzazione. IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE altro non è che il piano di indagini di campionamento e analisi da attuare per caratterizzare lo stato di contaminazione del sito. Il Responsabile attua la caratterizzazione, effettua l’Analisi di Rischio Sanitario (AdRS) Sito Specifica per determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)
Se il sito (pozzo) supera le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) la Regione nella Conferenza dei Servizi: Prescrive un eventuale piano di monitoraggio. Il Responsabile formula il piano di monitoraggio (parametri da monitorare, tempi,…) e lo invia a Regione Provincia. Il Responsabile esegue il monitoraggio per il periodo richiesto. Al termine ripete l’AdRS e la fa approvare. Se la CSR è nei limiti di legge il procedimento è concluso. Se i valori superano le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) il sito è dichiarato contaminato. Il responsabile presenta alla Regione i piani per la bonifica e/o messa in sicurezza e per il ripristino ambientale. La Regione nella Conferenza dei Servizi prescrive eventuali integrazioni e/o modifiche ai progetti presentati e li approva. Il responsabile attua il progetto, la Provincia attraverso l’ARPA accerta l’avvenuta bonifica e il procedimento finisce.
Il T.U. Ambiente approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all’art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) prevede che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne il proprietario del sito ne altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comuneterritorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate…..
QUESTO È PROPRIO IL CASO DEI POZZI INDUSTRIALI DI SOLOFRA.
In base all’ordinanza Sindacale n° 13/2014 è stato accertato dall'ARPAC che “x” pozzi industriali di Solofra sono contaminati da valori di TCE superiori alla soglia di legge.
Il Sindaco ha emesso “x” ordinanze di chiusura dei pozzi contaminati .
Responsabile dell’inquinamento non è né il proprietario del pozzo industriale né l’eventuale l’utilizzatore.
Non si sa chi è il responsabile dell’inquinamento.
Occorre procedere alla bonifica.
E QUI CHE CASCA L’ASINO.
Vignola “revocando” con mille condizioni le ordinanze di chiusura dei pozzi contaminati, impone di fatto ai proprietari di procedere alla bonifica del sito contaminato (del pozzo) con la sopra descritta procedura. Infatti per i pozzi contaminati individuati - che superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione - qualora non si attivi l’eventuale responsabile della contaminazione, o non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori mediante invio della comunicazione di cui all’art. 245/2 del D.Lgs 152/06 e l’eventuale messa in sicurezza d’emergenza, o gli stessi non provvedano entro i successivi 30 gg. alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito, il Comune di Solofra deve procedere d’ufficio a tali adempimenti e a quant’altro ritenuto necessario nel rispetto della normativa vigente per l’eliminazione e/o riduzione dei rischi sopra evidenziati. Il Comune dovrà altresì comunicare all’organo di revisione la possibile attivazione di debiti fuori bilancio, da sanarsi nei modi di legge, per acquisizione urgente ed indifferibile di risorse necessarie ad evitare rischi gravi per l’ambiente e la salute pubblica.
I PROVVEDIMENTI DI REVOCA NON SONO UN ATTO DI CORAGGIO, MA UNA FUGA DALLE RESPONSABILITÀ, L’INFANTILE TENTATIVO DI SCARICARE TUTTO SUI “ CUNZARIOTI” SULLA PROVINCIA, SULL’ARPAC, SULL’AATO1 CHE APPENA SI MUOVONO FUORI DAL CANALE DELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI RISCHIANO L’ARRESTO TRATTANDOSI DI TCE CIOÈ DI SOSTANZA PERICOLOSA.
Vi siete chiesti perchè per attuare la famosa “BARRIERA IDRAULICA” il Sindaco non ha chiesto al Magistrato inquirente il DISSEQUESTRO DEI POZZI DI ACQUA POTABILE COMUNALI CONTAMINATI, affinché l’emungimento dell’acqua dagli stessi favorisca la limitazione della propagazione dell’inquinante a valle nel senso idraulico della falda?
Evidentemente il sindaco è stato informato che un pozzo pubblico di acqua potabile contaminata da TCE è comunque un sito inquinato, e che per metterci mano, per emungere, è necessario attivare tutta la procedura per la bonifica del sito (del pozzo) sopra descritta.
È qui che opera il decreto del fare il cui art. 41 sostituisce l’articolo 243 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152…… Quando si procede ad emungere acque sotterranee da pozzi pubblici di acqua potabile al fine di arrestare ad es. la contaminazione della falda da TCE, è possibile valutare la possibilità tecnica di utilizzare le acque emunte - dopo averle opportunamente trattate - nei cicli produttivi esistenti in loco al fine di risparmiare risorse idriche. I pozzi industriali i quali, nati ab origine come industriali e destinati a rimanere tali, non sono essenziali per la salute pubblica, servono un solo opificio e non devono essere necessariamente emunti se presentano valori di TCE superiori alla soglia di legge, ben potendo rimanere chiusi. I pozzi di acqua potabile hanno invece una essenziale funzione pubblica ed in caso di contaminazione è necessario per la salute pubblica procedere alla bonifica in quanto l’acqua non è infinità. Quindi invece di sprecarla è consentito valutare la possibilità di utilizzarla - previo trattamento - nei cicli produttivi esistenti in loco.
CONCIATORI NON VI FIDATE DI CHI È DISPERATO : LA REVOCA DELLE ORDINANZE DI CHIUSURA DEI POZZI INDUSTRIALI CONTAMINATI È UNA TRAPPOLA CHE PUO PORTARE ANCHE ALL’ARRESTO DI CHI PROCEDE SIC ET SEMPLICITER AD EMUNGERE L’ACQUA SENZA ALCUN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.
LA PROVA DELLA DISPERAZIONE È DATA DALLA MANCATA RICHIESTA DEL COMUNE DI SOLOFRA AL MAGISTRATO INQUIRENTE DEL CONTESTUALE DISSEQUESTRO PENALE DEI POZZI COMUNALI CONTAMINATI PER ATTUARE LA FAMOSA “BARRIERA IDRAULICA”.
LA REVOCA DELL’ORDINANZA HA SANCITO INOLTRE A CARICO DEL DESTINATARIO L’OBBLIGO DI PROCEDERE A SUA CURA E SPESE ALLA BONIFICA DEL POZZO CONTAMINATO.
mariomartucci