Solofra: le osservazioni al PUC dell’associazione Solofraviva a cui non è stata data risposta.
informare i cittadini solofrani che 8 delle 26 osservazioni all’adottato PUC, inoltrate da questa associazione, non sono state esaminate, perché, a detta dei progettisti: “non ritenute pertinenti le questioni riferite ad iter amministrativi o a valutazioni più squisitamente politiche. Infatti le stesse non rilevano circa approfondimenti per valutazioni da effettuare solo ai fini delle scelte urbanistiche.”
Le nostre osservazioni, ritenute quindi, in modo arbitrario non pertinenti, riguardano aspetti significativi circa la procedura amministrativa intrapresa dall’ente per la redazione e l’adozione. Il non voler affrontare oggi le questioni, dettagliatamente esposte, potrebbe inficiare sulla intera legittimità dell’adottato Piano Urbanistico. La mancata risposta, alle richieste di chiarimento, lascia travisare le effettive carenze procedurali e soprattutto la non volontà di volersi confrontare con chi invece ha stilato un reale contributo.
Ribadiamo le notevoli incongruenze procedurali riscontrate, coadiuvate da imprecisioni di dettaglio, che hanno determinato un quadro normativo e progettuale rabberciato e discontinuo, con una costante violazione del corretto procedimento. Tale strumento, se non profondamente rivisto e corretto, potrebbe rappresentare in futuro un notevole danno alla nostra comunità. Inoltre, se gli aspetti di illegittimità nel seguito rappresentati non dovessero essere annullati, certamente l’iter per la definitiva approvazione del piano in oggetto diverrà indefinitamente lungo e tortuoso se non impossibile.
Riportiamo le 8 osservazioni, non esaminate:
Os1 - Chiarimenti circa la legittimità della procedura incarico
Nella Delibera di Giunta Numero 206 del 21-11-2016, avente ad oggetto “Adozione Piano Urbanistico Comunale (PUC)- Rapporto Ambientale- Valutazione di Incidenza e Studio Geologico- ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regione Campania del 04.08.2011 n. 5.” nelle premesse viene riportato:
“che con deliberazione di Giunta Comunale n° 693 del 25/10/2005 è stato conferito all'architetto Raffaele Spagnuolo, di Ar.T.Etica Architetti Associati, degli arch.ti Luca Battista, Eleonora Giaquinto, Flaviano Oliviero e Raffaele Spagnuolo, l'incarico professionale di redigere il P.U.C., ai sensi della L.R. 16/2004 del territorio di Solofra”;
“che con deliberazione di Giunta Comunale n. 786 del 29/12/2006 è stato approvato un Atto Preliminare d’Intesa per regolare il rapporto professionale oggetto della stipula di convenzione valida a tutti gli effetti di legge” “che con deliberazione di Giunta Comunale n. 537 del 18/10/2007 è stato approvato lo schema di convenzione d’incarico professionale per formalizzare l’affidamento dell’incarico all’Arch. Raffaele Spagnuolo”
“che con deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 16/11/2007 è stato approvato ad integrazione e modifica della delibera di G.M. n. 537/07 il nuovo schema di convenzione di incarico professionale per la redazione del PUC.;”
“che la definitiva stipula della convenzione con il gruppo tecnico di Ar.T.Etica Architetti Associati, degli arch.ti Luca Battista, Eleonora Giaquinto, Flaviano Oliviero e Raffaele Spagnuolo, Rep. 69, è stata registrata all’Agenzia delle Entrate di Avellino serie 1, n. 2802 del 18.12.2007”.
Nella Delibera di adozione del PUC e negli atti dello stesso piano non viene allegata né tanto meno citata la procedura adottata dalla stazione appaltante, che ha conferito poi l’incarico al professionista e/o al gruppo tecnico.
Si osserva che la vigente normativa dell'attività di pianificazione urbanistica conferma la similitudine con la progettazione di lavori pubblici, pertanto essa rientra, al pari della progettazione delle opere pubbliche nella disciplina del Codice dei contratti, tanto che è ricompresa nella categoria degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato IIA del Codice dei contratti pubblici (C. Conti Sez. controllo, Veneto, parere n. 337 del 26 luglio 2011) e deve essere affidata mediante un appalto (ex multis C. Conti Sez. controllo, Veneto, deliberazione n. 146/2013).
A tal proposito, nella delibera di adozione non vi è nessun riferimento al verbale di validazione, atto previsto dall’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, (Validazione del progetto) 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra l’altro: a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
Voglia il Rup relazionare in merito a quanto sopra osservato, garantendo che siano stati rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di imparzialità, di pubblicità nonché di indipendenza dall’organo politico.
Nella Delibera di adozione non è stato verificato l’esclusione di potenziali conflitti d’interesse dello stesso RUP nonché dei componenti dell’Organo politico che ha adottato il piano con Delibera di Giunta Numero 206 del 21-11-2016. Si chiede pertanto di verificare la presenza di conflitti di interesse.
Os7 - Mancata pubblicazione sull’Albo Pretorio Conferenza Asincrona
In riferimento alla Conferenza di Servizi semplificata in modalità “asincrona” per l’avvio della procedura del Piano Urbanistico Comunale (PUC) – rapporto Ambientale (VAS) – Valutazione d’Incidenza e Studio geologico; art. 14-bis, e 14-quarter della legge 241/90 e D.Lgs. n. 127/2016, convocata del 05/01/2017 si osserva che la stessa risulta manifestare elementi di illegittimità in quanto, volendo far riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e in particolare agli art.9 e 10, non è stata data la giusta e necessaria pubblicità alla conferenza in quanto l’avviso non è stato pubblicato sull’albo pretorio on line.
Poiché la conferenza riguarda il piano urbanistico comunale, che regola la gestione delle attività di trasformazione urbana e territoriale del Comune di pertinenza, è quindi il cittadino un portatore di interessi in quanto utente finale delle scelte e dei provvedimenti dell’amministrazione procedente.
Inoltre anche il REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 -REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO- pubblicato sul BURC n. 53 del 8 agosto 2011, che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, all’Art. 7 (Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti) prevede:
“1. L’amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della legge regionale 16/2004.
La conferenza dei servizi in questione è stata quindi indetta ai sensi dell’art. 14-bis comma 1 del 241/90 (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016), in modalità asincrona e la non pubblicazione all’albo pretorio della comunicazione fa venir meno quanto disciplinato dagli art. 9 e 10 della 241/90.
Si chiede pertanto di chiarire tale procedura intrapresa e motivare la mancata pubblicazione.
Os12 - Mancata considerazione delle considerazioni al Documento strategico del Piano strutturale P.U.C. di Solofra, inoltrate da tre consiglieri comunali port. 2959 del 25/02/2015
In riferimento alla Presentazione del preliminare e Documento strategico del Piano strutturale P.U.C. di Solofra, incontro pubblico tenutosi presso la sede del Comune di Solofra, venerdì 13 febbraio 2015, i consiglieri comunali Gerardo De Stefano, Gabriele Pisano e Agata Tarantino, hanno inoltrato in tale data con prot. 2959, al fine di apportare un contributo fattivo alle attività di redazione del PUC. Si osserva che tale documento, contenente considerazioni di dettaglio, non risulta essere stato contemplato nel procedimento di adozione del PUC, di cui alla delibera di Giunta Numero 206 Del 21-11-2016.
Os16 - Incompatibilità Autorità Competente
Nella Delibera di Giunta Numero 206 del 21-11-2016, avente ad oggetto “Adozione Piano Urbanistico Comunale (PUC)- Rapporto Ambientale- Valutazione di Incidenza e Studio Geologico- ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regione Campania del 04.08.2011 n. 5.”, non vi è nessun riferimento agli atti amministrativi di nomina dei responsabili dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente così come previsti dall’art. 2 (Sostenibilità ambientale dei piani) del Regolamento n°5 citato.
Dalla lettura degli atti pubblicati, elaborato “85_3_VERB_MAT_CONS_sca.ALL. SINT_NON_TECN.pdf” (Rapporto Ambientale Preliminare art. 2 c.4 Reg. 5/11; D.Lvo 152/2006 c. art 13) tra gli allegati:
- Istanza per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con integrazione della Valutazione d’Incidenza;
- Convocazione tavolo tecnico per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con integrazione della Valutazione d’Incidenza;
- Tavolo tecnico per l’avvio della procedura di Valutazione Ambiente Strategica con integrazione della Valutazione d’Incidenza 18 giugno 2013 – VERBALE DELLA RIUNIONE;
- Consultazione degli SCA nota prot. 10111 del 19/06/2013 avente ad oggetto: Preliminare di PUC – Valutazione Ambientale Strategica. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica con integrazione Valutazione d’Incidenza.;
- Verbale 1° tavolo di Consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale mercoledì 26 giugno 2013 ore 10.30;
- Verbale 2° tavolo di Consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale mercoledì 26 luglio 2013 ore 10.30.
risulta che il responsabile per l’Autorità Procedente è l’Arch. Francesco Bottino, nominato con la Deliberazione n°693 del 25/10/2005 e indicato anche sulle testate dei vari elaborati quale R.U.P., mentre il responsabile dell’Autorità Competente è l’Ing. Ennio Tarantino di cui però non risulta pubblicato né citato l’atto di nomina.
Va precisato che, in base all’art. 2 del Reg. Reg. n. 5/2011, contestualmente al procedimento di pianificazione, l’amministrazione procedente – ovvero quella che adotta o approva il piano - avvia anche la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente).
Lo scopo della V.A.S. consiste nella verifica degli impatti derivanti sull’ambiente naturale da strumenti urbanistici generali: in particolare, l’aggettivo “strategica” evidenzia l’aspetto caratterizzante dell’istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell’azione amministrativa conseguenti alla progettazione ed adozione di piani e dei programmi.
La V.A.S. costituisce quindi parte integrante dei procedimenti di adozione ed approvazione dei piani e programmi, come espressamente disposto dall’art. 11, quinto comma, del Codice dell’Ambiente, norma che riproduce l’analoga formulazione dettata dall’art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE secondo cui “La valutazione ambientale di cui all’articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.
Nell’ambito della V.A.S. l’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 distingue tra “Autorità procedente”, definita come l’amministrazione che elabora il piano o il programma e “Autorità competente”, intesa come l’ente cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità o l’elaborazione del parere motivato.
La figura del responsabile dell’Autorità Competente sembrerebbe in netto contrasto con quanto indicato dal comma 8 dell’art 2 del Regolamento n°5 che cita: “L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia…..” . Tale precisazione normativa è stata inserita dal legislatore proprio per garantire l’indipendenza e la neutralità dell’organo deputato ad esprimere il parere motivato ambientale.
Anche il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004, in materia di Governo del territorio, del gennaio 2012, alla pagina 6, definizione di UFFICIO VAS, riporta: “Per garantire la legittimità dell’azione amministrativa le attività istruttorie e i conseguenti pareri Vas devono essere resi da un ufficio diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. L’organizzazione di tale ufficio è rimessa all’Amministrazione competente per la Vas mentre le funzioni restano disciplinate dal decreto legislativo n.152/2006.
L’Ing. Ennio Tarantino è da diversi anni Dirigente dell’Area Tecnica e del settore Urbanistica del Comune di Solofra, nonché Responsabile Unico del Procedimento del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) Toppolo Balsami, strumento di pianificazione urbanistica ad iniziativa pubblica e definito nell’elaborato “QUADRO PROGRAMMATICO – RELAZIONE”, del Piano Operativo al primo livello di priorità ed il firmatario dei titoli edilizi (P.d.C.) rilasciati dall’ente.
Anche il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004, in materia di Governo del territorio, del gennaio 2012, alla pagina 6, definizione di UFFICIO VAS, riporta: “Per garantire la legittimità dell’azione amministrativa le attività istruttorie e i conseguenti pareri Vas devono essere resi da un ufficio diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. L’organizzazione di tale ufficio è rimessa all’Amministrazione competente per la Vas mentre le funzioni restano disciplinate dal decreto legislativo n.152/2006.
Pertanto si chiede di chiarire se è stato costituito l’Ufficio Comunale di VAS e con quale atto amministrativo e inoltre con quale criterio è stato nominato il Dirigente dell’Area Tecnica e del settore Urbanistica, quale Autorità Competente.
Os21 - Chiarimenti procedura Valutazione d’Incidenza
Come riportato nelle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 167 del 31/03/2015, si osserva che il Regolamento n. 1/2010 individua nella Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell’Ambiente - Servizio VIA VI, - l’Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania. Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l’Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è l’Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema.
La L.R. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l’attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.
Con DGR 62 del 23/02/2015 è stato emanato il “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”, sulla scorta del parere dell’Avvocatura regionale prot. 778816 del 18/11/2014.
Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell’attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni “autorizzati”, restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:
- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).
Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e che in materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997.
Nell’ambito della Regione, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale n.12/2012 e dai successivi atti, la funzione di Autorità competente per le VI di competenza della Regione è svolta dall’UOD Valutazioni Ambientali. Sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, l’UOD Valutazioni Ambientali svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni attribuite ai sensi della L.R. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5.
Nel Disciplinare è stato chiarito che i Comuni, a seguito dell’emanazione del pertinente decreto dirigenziale dell’UOD Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:
- riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l’intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).
Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché nel rispetto del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle attività previste ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo da parte dell’UOD Valutazioni Ambientali.
Quanto sopra riportato è stato anche confermato dalla circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambientale. Disinquinamento. Protezione Civile prot. 2011 0765753 del 11/20/2011 e dalla circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema UOD Valutazioni ambientali prot. 2016 0329236 del 13/05/2016.
Per quanto concerne l’adottato PUC del Comune di Solofra, dalla lettura dell’elaborato “85_3_VERB_MAT_CONS_sca.ALL. SINT_NON_TECN.pdf” (Rapporto Ambientale Preliminare art. 2 c.4 Reg. 5/11; D.Lvo 152/2006 c. art 13), allegati:
- Istanza per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con integrazione della Valutazione d’Incidenza;
risulta completamente disatteso l’iter procedurale previsto dal Regolamento n. 1/2010, infatti l’istanza per l’avvio della procedura viene inoltrata all’autorità competente, rappresentata dall’Ing. Ennio Tarantino, Dirigente del Comune di Solofra e non alla Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell’Ambiente - Servizio VIA VI,.
SI chiede di voler chiarire e motivare l’iter procedurale applicato.
Os23 - Tratto Stradale intercomunale Solofra – Aiello del Sabato
Si osserva che il tratto stradale intercomunale Solofra – Aiello del Sabato, in località Castello, viene riportato in cartografia, Elaborato: QP.4.2 azzonamento S.Andrea castello_1.2000, quale strada comunale esistente e nell’elaborato QC5 - 5.2 - SISTEMA DELLA MOBILITA’. RETE VIARIA E FERROVIARIA quale strada di Quartiere. Tale tratto stradale però risulta incompleto in quanto è privo del manto, dei servizi e della pubblica illuminazione. Inoltre preme osservare che per tale strada è stata avviata la realizzazione dalla ex Comunità Montana Serinese- Solofrana, che ha operato gli espropri tra gli anni 1992/1993 e ad oggi non risulta ancora ultimata. Per la stessa si chiedono chiarimenti circa la competenza l’avvenuta legittimazione per l’acquisizione al patrimonio comunale al fine di comprendere di chi sia la competenza al completamento. .....
SOLOFRAVIVA 15/03/2017