Solofragate: nessuna prova, nessun processo e nemmeno nessun presunto colpevole.
121 imputati, 133 capi di imputazione, per i giudici nessuna lottizzazione abusiva, nessun abuso d’ufficio, nessuna concussione: …niente di niente!
Con sentenza n° 356/2021 depositata in cancelleria il 18 marzo 2021 il Tribunale di Avellino ha messo fine al maxiprocesso solofrano con 133 capi di imputazione, che ha interessato 121 indagati, circa l’1% dei cittadini solofrani (12.450), compreso chi scrive, dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. In dibattimento, nei termini di legge, le accuse degli inquirenti sono rimaste tali senza che sia stata raggiunta prova dei reati e dei fatti contestati. Il processo, inoltre, non ha visto la costituzione di parti civili.
Finisce così nel nulla un’intensa e immensa attività penale portata avanti dagli inquirenti sul territorio solofrano, tesa a dimostrare la colpevolezza di un’intera classe dirigente politico-amministrativa, di professionisti ed imprenditori, portata avanti per oltre un decennio.
In quegli anni, sembrava che a Solofra tutto fosse illegittimo e da condannare penalmente: più che la presunzione d’innocenza (costituzionalmente garantita, per il quale l’imputato è innocente sino a che non venga provata la sua colpevolezza in giudizio con sentenza passata in giudicato), imperava una locale presunzione di colpevolezza secondo la quale, …in attesa che gli inquirenti trovassero le prove, l’indagato era sicuramente colpevole!
La Città era sprofondata in una profonda stasi. Ciò che era possibile fare in altre aree irpine a Solofra era un problema: l’incertezza ha bloccato per anni attività ed investimenti.
Con il mantra di “applicare le leggi” tutto è stato posto in discussione. Gli atti rilasciati dal Comune venivano addirittura irrisi in “ufficiose consulenze” sulla valenza degli stessi.
Non si è ben capito, però, se le leggi applicate fossero quelle veramente in vigore nella Repubblica Italiana. Dagli agli atti risulta che non ci sono stati reati e che gli imputati sono stati tutti prosciolti. Nulla è stato dimostrato, perché nulla c’era da scoprire. Nessuno è stato arrestato, …nemmeno la fantasia degli inquirenti!
Solo l’obbligatorietà dell’azione penale ha dato vita al maxiprocesso solofrano imbastito esclusivamente su accuse e consulenze tecniche di parte. In America un processo del genere non avrebbe mai visto la luce: nessuna prova, nessun processo e nemmeno nessun presunto colpevole.
Un velenoso teorema colpevolizza, purtroppo, da sempre la Città: «a Solofra tanti stanno bene, girano tanti soldi, …ci sono sicuramente tanti colpevoli!».
I teoremi, però, non vanno solo enunciati, ...vanno anche dimostrati matematicamente.
Come la quasi totalità dei Comuni irpini, Solofra è una Città sana, fatta di gente perbene che lavora e da lavoro, e sul lavoro – solo sul lavoro – ha costruito il proprio benessere.
Nella fase iniziale delle indagini, in tanti – soprattutto chi pensava di poterne approfittare politicamente per far fuori la classe dirigente del tempo – plaudivano entusiasti ed osannavano gli inquirenti, che apparivano come eroi e come tali, addirittura, si comportavano, esibendo la loro presenza in ogni dove.
Ma il tempo è sempre galantuomo, e, man mano che passava, le indagini facevano acqua da tutte le parti manifestando la loro inconsistenza: non bisognava essere dei geni del diritto per capire come sarebbe andato a finire il grandioso maxiprocesso voluto dalla grandeur degli inquirenti e pagato dalla collettività. Pare che le indagini siano costate centinaie di migliaia di euro, tra intercettazioni (telefoniche ed ambientali) e consulenze tecniche di parte. Il dato esatto, però, non è noto.
Sono state, invece, certamente di più le spese legali sostenute dai 121 imputati ora prosciolti (e questo è noto, …soprattutto a loro!).
Il nucleo del maxiprocesso era costituito da una pluralità di Permessi di Costruire (circa 20) rilasciati dal Comune dal 2008 al 2010 per la realizzazione di una serie di manufatti in Zona C4 (Zona di espansione e di nuovo impianto) dell’allora vigente PRG, che avrebbero legittimato l’intervento diretto in area non sufficientemente urbanizzata, ritenuti illegittimi dagli inquirenti e dal Consulente Tecnico della Procura perché rilasciati in mancanza di approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (piani di lottizzazioni o convenzioni): una “sottigliezza interpretativa” che ha bloccato per anni l’economia solofrana.
Mi preme rammentare che per realizzare tali manufatti, i cittadini si sono rivolti a professionisti abilitati che hanno redatto progetti in conformità alle norme del P.R.G. vigente e che i Permessi di Costruire sono stati rilasciati a tutti i richiedenti - e sottolineo a tutti! - previo versamento dei relativi oneri per le opere a farsi. E prima di realizzare le opere, sono stati assolti tutti gli oneri ed obblighi previsti per le nuove costruzioni, incaricate ditte edili abilitate e depositati i calcoli al Genio Civile.
Ai cittadini, però, gli inquirenti non contestavano la realizzazione di opere senza Permesso di Costruire o la presenza di difformità urbanistiche, ma il fatto stesso del rilascio del Permesso di Costruire; e paventando la presenza di vulnus ambientali, hanno chiesto ed ottenuto (in fase cautelare) il sequestro preventivo degli immobili ai fini della confisca, venuto poi meno a seguito della sentenza n° 356/2021.
In precedenza, lo stesso Tribunale di Avellino con sentenza (parziale) n°13539/2019 aveva già dichiarato la prescrizione dei reati per buona parte degli imputati dello stesso maxiprocesso.
Si rammenta che la prescrizione non è una dichiarazione minore di “non colpevolezza” dell’imputato, ma è una causa estintiva del reato a tutela dei cittadini. Un cittadino non può essere sottoposto a processo per un dato reato per un tempo indefinito. Il processo deve concludersi, accertando l’eventuale colpevolezza, in un tempo ben definito, altrimenti il cittadino-imputato deve essere prosciolto.
Nel caso di specie il Tribunale, ex art. 129 comma 1 c.p.p., al verificarsi del decorso dei termini (anni otto mesi sette e giorni 15, compreso sospensioni per gg. 410), ha pronunciato con immediatezza la sentenza di proscioglimento ed il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La norma ha lo scopo di favorire l’imputato innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere).
Nonostante la declaratoria di improcedibilità (prescrizione), l’accusa ha insistito per la confisca dei manufatti, perché in dibattimento sarebbe stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva.
Il Tribunale non è dello stesso avviso dell’accusa (del P.M.), e con estrema chiarezza – direi quasi “con il cucchiaino” – ha spiegato che, nel caso di specie, «l’istruttoria ad oggi effettuata si è arrestata all’esame del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, e, pertanto, non essendo stata completata con l’espletamento di tutte le prove ammesse, non si è addivenuti ad un effettivo accertamento del fatto di lottizzazione nel contraddittorio delle parti, nelle sue componenti oggettive e soggettive, pur non essendo – allo stesso tempo – emersa con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito».
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la richiesta di confisca formulata dal P.M. con conseguente revoca del vincolo cautelare reale (sequestro preventivo degli immobili) e l’immediata restituzione agli aventi diritto di tutti i beni immobili in sequestro, ordinando la trasmissione di copia della sentenza al Comune di Solofra affinché, sul presupposto dell’autonomia dei provvedimenti di acquisizione amministrativa dei beni al patrimonio del Comune (che non necessitano di una sentenza di confisca in sede penale), attivi il procedimento volto alla verifica della confiscabilità dei beni.
La trasmissione della sentenza al Comune di Solofra per il detto fine (eventuale acquisizione amministrativa dei beni dissequestrati al patrimonio dell’Ente) è però quanto meno superflua, atteso che i Permessi di Costruire rilasciati per la realizzazione di manufatti nelle Zone C4 del PRG sono stati impugnati e tacciati di illegittimità (poi non dimostrata) solo dagli inquirenti e dal P.M. e mai dall’Ente di Palazzo Orsini, per il quale gli stessi sono sempre stati legittimi.
P.S.: Questo articolo è dedicato ad un amico carissimo, che ha molto sofferto per questa vicenda ultradecennale senza poterne vederne l’epilogo, e a tutti coloro la cui vita è stata stravolta, per non dire rovinata (nella tasca, nello spirito e negli affetti!), dal lunghissimo maxiprocesso approdato al nulla più assoluto…
mariomartucci