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Solofra. Cassazione confermata Condanna di invasione di terreni pubblici

abuso d'ufficio in concorso con i pubblici ufficiali, falsità ideologica

Dopo la condanna in appello a Napoli, il ricorrente aveva proposto ricorso in Cassazione. La Corte di Appello
di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado emessa l'11/04/2012 dal Giudice per le indagini
preliminari   del   Tribunale   di   Avellino,   con   la   quale   l’imputato   (titolare   di   una   nota   attività   di
ristorazione/pizzeria della città conciaria) era stato giudicato colpevole dei reati - riuniti nel vincolo della
continuazione - di invasione di terreni pubblici, abuso d'ufficio in concorso con i pubblici ufficiali (dipendenti
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Solofra)i e falsità ideologica in certificato commessa in concorso con il
tecnico incaricato dall’imputato, esercente un servizio di pubblica necessità, e condannato alla pena di un
anno di reclusione.
Il ricorso, basato su nove motivazioni, è stato ritenuto inammissibile dalla suprema corte che ha quindi
condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Dalla lettura della sentenza emerge un passaggio rilevante, in quanto uno dei tecnici comunali coinvolti
nella vicenda è attualmente ancora un dipendente dell’ente e occupa ancora quel ruolo.
.... come già evidenziato dal giudice di primo grado, la motivazione della cui sentenza è stata espressamente
richiamata - ha ravvisato la prova del dolo intenzionale e della collusione tra l'odierno ricorrente ed i
pubblici ufficiali (dipendenti comunali) in una serie di indizi tra cui, appunto, a) la gravità ed il numero delle
violazioni di leggi e regolamenti ravvisabili nel permesso di costruire in sanatoria oggetto di imputazione; b)
il fatto che (pur a fronte di tutte le assorbenti ragioni che ne avrebbero imposto la reiezione) la pratica fosse
stata sospesa soltanto in relazione ad un mero profilo di edificabilità; c) che questo fosse stato poi
considerato superato sulla base della laconica (ed ideologicamente falsa) perizia stragiudiziale redatta dal
(tecnico) su incarico dell'imputato, dei pregressi rapporti professionali esistenti tra (l’imputato e il tecnico
del Comune) che, peraltro, prima di diventare impiegato del Comune e di assumere nelprocedimento in
esame il ruolo di responsabile del procedimento, dando poi parere positivo alrilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto, aveva in passato svolto il ruolo ditecnico di fiducia dell’ (imputato) proprio in
relazione agli ampliamenti abusivi della struttura dalmedesimo effettuati (a p. 15 della sentenza impugnata
?
 
si fa riferimento ad una relazione afirma del (tecnico comunale) quale tecnico di fiducia dell'imputato circa i
costi da questosopportati per gli abusivi ampliamenti).
Aldilà   degli   aspetti   legali   che   rilevano   una   chiara   incompatibilità   di   uno   dei   tecnici   coinvolti   nel
procedimento penale, sorprende che ancora oggi, egli, faccia ancora parte dell’organico comunale con la
stessa mansione di funzionario tecnico con un contratto di lavoro interinale.
Una   corretta   attività   amministrativa   a   servizio   dei   cittadini   e   di   garanzia   delle   istituzioni   dovrebbe
necessitare di una verifica delle qualità penali, morali e personali e per habitus comportamentale in modo
da assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere
determinate funzioni. Chi dovrebbe vigilare e garantire tali aspetti all’interno dell’ente come mai resta
inoperoso e in silenzio?

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