Dopo la condanna in appello a Napoli, il ricorrente aveva proposto ricorso in Cassazione. La Corte di Appello
di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado emessa l'11/04/2012 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Avellino, con la quale l’imputato (titolare di una nota attività di
ristorazione/pizzeria della città conciaria) era stato giudicato colpevole dei reati - riuniti nel vincolo della
continuazione - di invasione di terreni pubblici, abuso d'ufficio in concorso con i pubblici ufficiali (dipendenti
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Solofra)i e falsità ideologica in certificato commessa in concorso con il
tecnico incaricato dall’imputato, esercente un servizio di pubblica necessità, e condannato alla pena di un
anno di reclusione.
Il ricorso, basato su nove motivazioni, è stato ritenuto inammissibile dalla suprema corte che ha quindi
condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Dalla lettura della sentenza emerge un passaggio rilevante, in quanto uno dei tecnici comunali coinvolti
nella vicenda è attualmente ancora un dipendente dell’ente e occupa ancora quel ruolo.
.... come già evidenziato dal giudice di primo grado, la motivazione della cui sentenza è stata espressamente
richiamata - ha ravvisato la prova del dolo intenzionale e della collusione tra l'odierno ricorrente ed i
pubblici ufficiali (dipendenti comunali) in una serie di indizi tra cui, appunto, a) la gravità ed il numero delle
violazioni di leggi e regolamenti ravvisabili nel permesso di costruire in sanatoria oggetto di imputazione; b)
il fatto che (pur a fronte di tutte le assorbenti ragioni che ne avrebbero imposto la reiezione) la pratica fosse
stata sospesa soltanto in relazione ad un mero profilo di edificabilità; c) che questo fosse stato poi
considerato superato sulla base della laconica (ed ideologicamente falsa) perizia stragiudiziale redatta dal
(tecnico) su incarico dell'imputato, dei pregressi rapporti professionali esistenti tra (l’imputato e il tecnico
del Comune) che, peraltro, prima di diventare impiegato del Comune e di assumere nelprocedimento in
esame il ruolo di responsabile del procedimento, dando poi parere positivo alrilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto, aveva in passato svolto il ruolo ditecnico di fiducia dell’ (imputato) proprio in
relazione agli ampliamenti abusivi della struttura dalmedesimo effettuati (a p. 15 della sentenza impugnata
?