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Ombre sul bilancio comunale di Solofra

I consiglieri comunali: De Piano Paolo, De Stefano Gerardo, De Stefano Orsola, D’Urso Antonello, Moretti Nicola, Pisano Gabriele, Tarantino Agata, hanno presentato al Sndaco di Solofra la seguente richiesta.

OGGETTO: Richiesta differimento data convocazione seduta Consiglio comunale dei giorni 18/05/2016 e 19/05/2016 - riguardante l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015- Rinnovo richiesta chiarimenti per insufficienti adempimenti, ai sensi di legge, del Revisore dei conti, del responsabile dell’area finanziaria dell’Ente e degli organi di controllo delle società partecipate del Comune.

 

·         Viste le DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE Numeri 66, 67, 68, 69 del 05/04/2016 e immediatamente esecutive e aventi ad oggetto, rispettivamente:

N°66 (RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO E DELL'AGENTE CONTABILE);

N°67 (RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA);

N°68 (RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI E ATTIVI E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA');

N°69 (RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA);

·         Vista le DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE n°36 del 14/04/2016 (immediatamente eseguibile) con la quale si è deliberato di annullare, in autotutela, la Delibera del Consiglio Comunale di Solofra n.51 del 16-12-2015, nonché, la coeva delibera n. 37, anch’essa dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale l’Amministrazione ha  deliberato di annullare, in autotutela, la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2015 (Determinazione Tariffa TASI 2015), pubblicate all’albo pretorio del Comune il giorno 13/05/2016;

·         Vista la Sentenza del TAR, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) N. 01026/2016 REG.PROV.COLL. - N. 00536/2016 REG.RIC. del 19/04/2016 con allegata certificazione del Segretario Comunale;

·         Visto che in data 19/04/2016 è stato trasmesso, per e-mail, ai Consiglieri comunali parziale documentazione relativa bilancio Consuntivo 2015, tuttavia priva della relazione dell’organo di revisione e di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

PREMESSO

·                    Che i Consiglieri di opposizione, il giorno 21/04/2016 prot. n°6885, hanno trasmesso nota per la richiesta di chiarimenti, relativamente all’approvazione Bilancio Consuntivo 2015 - Rispetto Patto di stabilità interno, indirizzata al revisore dei conti dott. Gianfranco Roviello e al responsabile finanziario dell’Ente e per conoscenza a sua Ecc. Prefetto di Avellino, richiedendo opportuna relazione scritta del revisore dei conti,

·                    Che ad oggi non è pervenuta alcuna relazione riguardante quanto richiesto e che pertanto tale richiesta non è stata evasa.

 

Tanto premesso, in riferimento alla convocazione della seduta di consiglio comunale del 18/05/2016 e in seconda convocazione del 19/05/2016 - riguardante anche il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015 e alla documentazione in oggetto, preme l’urgenza farVi rilevare che:

 

·                    La relazione a corredo del bilancio consuntivo 2015 è stata trasmessa dal revisore dei conti solo il giorno 10/05/2016 prot. n° 8698;

 

·                    La mancata disponibilità della relazione del revisore, almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio, costituisce una grave irregolarità che viola il disposto dell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Infatti l’art. 227, TUEL, prevede, in particolare che:

“Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.” (Così come anche confermato dalla recente sentenza TAR della Puglia, sezione di Lecce, n. 3649 del 21 dicembre 2015).

 

·                    Da un’analisi preliminare della relazione del revisore dei conti abbiamo riscontrato le seguenti incongruenze:

 

1)      La mancata trasmissione di una risposta esaustiva del revisore dei conti circa la richiesta di puntuali chiarimenti relativi al Bilancio Consuntivo 2015 inoltrata il giorno 21/04/2016 prot. n°6885 dai consiglieri di opposizione;

2)      Per l’approvazione della delibera di Giunta n°68 (RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI E ATTIVI E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA’) come evidenziato nella propria relazione, non è stato richiesto alcun parere al Revisore dei conti, obbligatorio ai sensi dell’art. 239 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 dove il principio contabile applicato allegato 4/2, punto 9.1 prevede che” il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisore, in vista dell’approvazione del rendiconto”.  Anche perché in data successiva all’approvazione delibera di Giunta n°68 il giorno 18/04/2016, dopo la chiusura dell’esercizio sono stati segnalati dai responsabili di settore debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per Euro 3.538.966,05.

3)      Mancato chiarimento sulla corretta contabilizzazione delle entrate tributarie relativamente alla riduzione  dell’aliquota Tasi 2015 avvenuta con delibera di Consiglio comunale n°37 del 14/04/2016 (immediatamente eseguibile) con la quale si è deliberato di annullare, in autotutela, la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2015 (Determinazione Tariffa TASI 2015); pubblicate all’albo pretorio del Comune il giorno 13/05/2016  e resa nota precedentemente con  la Sentenza del TAR, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) N. 01026/2016 REG.PROV.COLL. - N. 00536/2016 REG.RIC. del 19/04/2016 con allegata certificazione  di validità del Segretario Comunale.

4)      Non risulta redatta e allegata al bilancio la relazione asseverata di verifica crediti/debiti reciproci tra Ente e Società partecipate obbligatoria per legge ai sensi dell’art.11 comma 6 lettera J del D.Lgs 118/2011 (come evidenziato nella relazione del revisore dei conti) nella quale si deve evincere:

·         L’asseverazione da parte del Revisore dei conti dei dati rilevati dalla contabilità dell’Ente partecipante;

·         La conoscenza dei dati asseverati dalle Società partecipate oggetto dall’attività di conciliazione, per il confronto con le risultanze delle contabilità societarie;

·         L’asseverazione dei dati rilevanti da parte dell’Organo di revisione delle Società partecipate e successiva trasmissione della richiesta Nota all’Ente controllante, nella quale venga fornito analitico riscontro dell’eventuale concordanza o discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell’Ente;

Nel caso di mancata concordanza, alla luce del disposto della norma in analisi, l’Ente partecipante è tenuto ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati, adottando senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La norma in definitiva risponde ai principi ispiratori della “control governance”tra Enti Locali e Organismi da essi partecipati, i quali sanciscono – da un lato – che l’utilizzo di risorse pubbliche, pur attraverso moduli privatistici, richiede particolari cautele in capo agli Enti Locali che concorrono alla loro gestione (cfr. in parte Sezione Veneto, Deliberazione n. 903/2012/Inpr) e – dall’altro – il “divieto di soccorso finanziario”, con la conseguenza, per quanto qui maggiormente interessa, che l’Ente partecipante non può esimersi dal porre in essere un effettivo e costante monitoraggio sull’andamento della Società partecipata, tenuto conto, non solo della natura pubblica, delle relative risorse e del servizio svolto, ma anche e soprattutto della qualità, pubblica, di socio, con i connessi compiti di vigilanza e controllo che da tale qualifica discendono. Ciò è vero soprattutto nella circostanza in cui la partecipazione detenuta sia totalitaria e quindi sia operante il modello “in-house providing”.

Gli Enti Locali debitori, pertanto, devono necessariamente presentare una dichiarazione contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente stesso e le Società creditrici, che va asseverata dai rispettivi Organi di revisione, ciascuno per la parte di propria competenza ai sensi del Dl. n. 66/14

Per quanto sopra eccepito si ritiene che, non solo, non siano rispettati i termini di disponibilità della relazione del revisore di almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio, costituendo una grave irregolarità che viola il disposto dell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ma persistono gravi irregolarità e illegittimità di contabilità che richiedono chiarimenti di merito al fine dell’approvazione del Bilancio di Rendiconto.

Chiediamo, pertanto, risposte alle incongruenze rilevate nei punti sopraindicati e rinnoviamo la richiesta per quei punti rilevati nella precedente nota del 21/04/2016 prot. n°6885 con riscontro di opportuna relazione integrativa da parte del Revisore dei conti prima dell’approvazione del bilancio di rendiconto2015.

Chiediamo, inoltre, che venga rimossa l’illegittimità della delibera di Giunta N°68 (RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI E ATTIVI E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA’)

Si chiede al Presidente del Consiglio e al Sindaco, per i motivi sopra citati, il differimento della seduta di Consiglio comunale fissata per i giorno 18 e 19/05/2016.

Con salvezza di ogni altro diritto in ordine alla continuata lesione del munus pubblicum dei sottoscritti consiglieri comunali.

 

Solofra 16/05/2016                                                             I Consiglieri Comunali

De Piano Paolo, De Stefano Gerardo, De Stefano Orsola, D’Urso Antonello, Moretti Nicola, Pisano Gabriele, Tarantino Agata.

 

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