Bassolino ha i requisiti giuridici ma non i requisiti morali per candidarsi a sindaco di Napoli
Caro direttore, sta succedendo per Antonio Bassolino quello che è già successo con Vincenzo De Luca. Quando De Luca si è candidato a Presidente della Regione Campania c’è stata una discussione interminabile sulla applicabilità o meno, nel suo caso, della Legge Severino. Come si sa De Luca era stato condannato in primo grado per abuso d’ufficio relativamente alla gestione del termovalorizzatore di Cupa Siglia, a Salerno. Dopo innumerevoli sentenze della magistratura si è arrivati alla conclusione, in attesa che si pronunci definitivamente la Corte Costituzionale, che nel caso di De Luca non va applicata la Legge Severino e che quindi egli non deve essere sospeso dalla carica di Governatore della Campania. Quindi la mancata condanna giuridica è servita a cancellare il problema derivante dal fatto che De Luca era stato condannato per abuso d’ufficio e che quindi non aveva i requisiti morali per assumere un incarico pubblico. La stessa discussione sta, sostanzialmente, avvenendo a propositi di Bassolino. Ha scritto Gianluca Abate [Quella norma che non impedisce la (ri)candidatura dell’ex sindaco; Corriere del Mezzogiorno, 20/9/2015]: «Ma Antonio Bassolino – al netto delle sue decisioni – può essere candidato? Il dubbio, oggetto di accese discussioni sui social network, nasce dall’apparentemente errata interpretazione di una norma. Si tratta in particolare dell’Art. 63 del Testo unico sugli enti locali che regola le situazioni di incompatibilità. Il comma 5 prevede che “ Non può ricoprire la carica di sindaco colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore del Comune, è stato dichiarato responsabile verso l’Ente e non ha ancora estinto il debito”. Situazione nella quale, stando ad alcuni, si troverebbe Bassolino. Proprio la lettura della sentenza che lo condanna a risarcire 3 milioni e 200 mila euro (Corte dei Conti, seconda sezione d’appello), però, gli imputa di aver provocato un danno erariale con “condotte poste in essere in qualità di Commissario di governo per l’emergenza rifiuti”. E, soprattutto, individua il soggetto danneggiato nello Stato. La responsabilità contabile, insomma, c’è tutta ma non nei confronti del Comune. E, dunque, non sarà quella norma a impedire l’eventuale (ri)candidatura di Antonio Bassolino». Ma allora mi chiedo: quale differenza sostanziale c’è nel fatto che questo enorme danno erariale è stato fatto allo Stato e non al Comune? Bassolino può avere i requisiti giuridici per candidarsi a sindaco di Napoli ma non ha certamente i requisiti morali.
Cordiali saluti
Franco Pelella – Pagani (SA)