"Si" o "No"? Alcune riflessioni sul prossimo referendum.
Innanzitutto ritengo che il referendum, soprattutto quando affronta modifiche della nostra carta costituzionale rappresenta un importante strumento di democrazia che i nostri padri costituenti hanno voluto assicurare a tutti i cittadini quindi, è un dovere oltre che un diritto andare a votare. Preliminarmente faccio osservare che si è voluto far passare questa riforma costituzionale approvata dal parlamento, come di un fatto puramente politico ma nel senso di appartenenza. Tutte le leggi approvate dal parlamento sono atti politici realizzati su mandato del popolo che li hanno eletti (i parlamentari), condividendo un programma e una proposta elettorale. Ma questo è sempre accaduto. Quando si va a toccare un pilastro del nostro ordinamento, cioè il potere giudiziario, bisogna cercare di capire il merito cioè il contenuto di quello che si vuole modificare, perché’ si tratta di stabilire regole e modalità del corretto utilizzo di un potere che va ad interessare un popolo, i cittadini di una intera nazione. Queste riforme sono frutto, come è giusto che sia, di dibattiti, confronti e scontri che durano anni, decenni; quando però si cerca di mettere mano per cambiare e possibilmente modernizzare un sistema di regole, il cittadino deve cogliere questa opportunità e decidere per il futuro. La riforma che ci accingiamo a confermare o respingere rappresenta un completamento di una riforma importante nata più di 35 anni fa e che porta il nome di un importante esponente dell’allora partito socialista: Giuliano Vassalli.
La cosiddetta “riforma Vassalli, identifica il nuovo Codice di Procedura Penale italiano (D.P.R. 447/1988), ispirato da Giuliano Vassalli, che ha segnato il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio. Entrato in vigore nel 1989, si fonda su oralità, pubblicità e contraddittorio, con l'obiettivo di tutelare i diritti della persona e la presunzione di non colpevolezza.
Vassalli ha trasformato il processo penale in senso accusatorio, dove il giudice è terzo e le parti (accusa e difesa) sono su un piano di parità, superando il codice fascista. Fin dall'entrata in vigore del codice, Vassalli sosteneva la necessità di separare le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti (pubblici ministeri) per un effettivo funzionamento del sistema accusatorio. Quindi, al di là delle rispettabili opinioni, di magistrati, politici costituzionalisti ecc., si parte da un dato di fatto che è insito nella riforma non completata da oltre 35 anni orsono. L’importanza della riforma che ci viene proposta fa riflettere anche su un aspetto non confutabile, ovvero che i parlamentari che noi eleggiamo ed il loro operato sono sempre sottoposti al giudizio degli elettori, che possono togliere la propria fiducia se ritengono che i propri rappresentanti non abbiano soddisfatto le loro aspettative; così anche per l’esecutivo (governo) , se ci sono atti o fatti che vanno contro l’interesse della collettività possiamo protestare, indurre a cambiare o addirittura farlo dimettere. Questo non accade per la magistratura, che è un potere autoreferenziale ed autodeterminante. Non ci è dato di esprimere gradimento o insoddisfazione per il loro operato; l’unica possibilità ci è data dal referendum se riteniamo che le regole devono essere modificate, per assicurare un maggior equilibrio tra i poteri ma un maggiore equilibrio anche all’interno della stessa magistratura. In sintesi, (ma non esaustivo) le tre fondamentali materie oggetto della riforma sono:
· La separazione delle carriere: oltre a quanto già contenuto nella riforma vassalli, si vuole assicurare, in pratica, che chi fa il pubblico ministero deve scegliere esclusivamente questo percorso, formarsi in questa direzione, essere valutato per la sua attitudine ad esercitare questo tipo di funzione; così dicasi per il Giudice, ovvero l’organo terzo a cui spetta di emettere le relative sentenze;
· La divisione in due rami del consiglio superiore della magistratura, che ricordiamo è un organo amministrativo che decide sui i concorsi, nomine, procure, avanzamenti di carriera ecc., cioè un ramo composto da giudici e l’altro dai pubblici ministeri in modo da avere una separazione in termini decisionali non interscambiabili tra le due figure;
· La costituzione di una alta corte disciplinare: che potrà meglio garantire imparzialità e trasparenza nei procedimenti a carico dei magistrati (ricordiamo che all’attualità è lo stesso consiglio superiore della magistratura che determina eventuali azioni disciplinari);
· Il sorteggio: sia per la nomina dei componenti dei due rami del Consiglio Superiore della Magistratura, (oltre al Presidente Della Repubblica), che per la composizione dell’alta corte disciplinare è previsto il sorteggio dei componenti. Per la maggioranza dei componenti, nell’ambito della composizione dei due rami del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero i due terzi, sempre tra i magistrati, il restante terzo scelto dal parlamento in seduta comune tra professori universitari e anche avvocati iscritti in apposito elenco. Per la Corte Disciplinare, tre nominati dal presidente della repubblica, tra gli avvocati e professori universitari che abbiano maturato comunque venti anni di esperienza nell’esercizio delle loro funzioni, tre estratti a sorte dal parlamento in seduta comune sempre con i criteri adottati per la nomina da parte del presidente della repubblica, sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti (giudici) con almeno 20 anni di esperienza, tre tra i magistrati inquirenti ( pubblico ministero) sempre con 20 anni di esperienza e sempre estratti a sorte.
Buon voto.
L.D.A.