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Solofra. Avviso ai castanicoltori ... si possono bruciare i residui vegetali ...

Finalmente il governo ha capito che non poteva vessare i cittadini con norme assurde ….. che impedivano all’abbruciamento di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture di castagneti e noccioleti .. nella Regione Campania.

Per  secoli castanicoltori e corilicoltori hanno contribuito alla salvaguardia dell’ambiente agricolo e forestale facendo “pulizia” nelle selve con la combustione controllata di piccoli cumuli di sfalci, potature e sterpaglie. Avevano appunto interesse a tenere pulite le aree ……e certamente non incendiavano la loro fonte di sussistenza.

Ad un tratto qualcuno che …sicuramente non ha mai visto un castagneto o un noccioleto … ha ritenuto  che i residui (scarti) vegetali della  “pulizia” del castagneto o del noccioleto fossero rifiuti speciali non pericolosi e…(con l’art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico in Materia Ambientale” Codice CER 01.02.03)…..non ha consentito più l’abbruciamento dei residui vegetali : paglia, sfalci, potature, foglie ed altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. La combustione sul campo dei residui vegetali, configura l’ipotesi di reato di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 256 comma 1 del Decreto Legislativo n. l52/2006. 

OGGI FINALMENTE LE COSE SON CAMBIATE.

Il comma 8 dell’art. 14 del D.L. n°91 del 24 giugno 2014 (G.U. n°144 del 24 giugno 2014) ha aggiunto all’art. 256 bis del codice dell’Ambiente il comma “6 bis” che testualmente recita : Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cubi) per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

QUELLI DI ROMA CHE NON CAPIVANO NIENTE ………CON IL D.L. N° 91/2014 ..….SI SONO RAVVEDUTI!!!!

ORA TOCCA A QUELLI DI SOLOFRA…. che dovranno semplicemente emanare un’ordinanza (e a pubblicarla anche on line! sindacale)….. che completi la disposizione nazionale …..indicando aree, periodi e orari…..

Resta inteso che  nel periodo di massimo rischio - 15 giugno al 30 settembre - per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

MI permetto di sollecitare il mio amico Grassi detto “o’ liscio”…. che è giovane ed ha sensibilità e  capacità per risolvere a breve il “problema”………….FORZA DONATO datti da fare ………. se aspetti Vignola …….campa cavallo che l’erba cresce…..

mariomartucci

 

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