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ABBIAMO PAGATO IL 10% IN PIÙ SUI RIFIUTI 2013

Ci dicono di non pagare tasse non previste (mini IMU) ma  ci  fanno pagare tasse  che non esistono più (addizionali ex ECA)!

Sulle tasse i nuovi amministratori non solo hanno la faccia di bronzo, ma mettono anche  “le mani in tasca” ai cittadini Solofrani.

PRIMA, per ignoranza,  non concedonoa costo zero”  l’esenzione del pagamento della seconda rata  IMU per le seconde case date in comodato a parenti in linea retta utilizzate come prima casa (art. 2-bis  D.L. n°102/2013 conv. in L. n°124 /2013 - G.U. n°154/2013 S.O. n 73). Li dovete scusare : non lo sapevano!! Sono talmente preparati che ignorano le leggi dello Stato!  OTTIMO ESEMPIO DI  CATTIVA POLITICA che il locale “politburo” ha omesso di magnificare  con manifesti di lode (sic!).

SUCCESSIVAMENTE dopo questa “ignorante svista”, il sindaco magnifica se stesso con un enorme manifesto in cui dice alla cittadinanza che NON SI DEVE PAGARE LA MINI IMU……….cosa inutile, visto che  il Comune di Solofra  ha applicato l’aliquota IMU prima casa al minimo. Che senso hanno  allora i manifesti? Pura pubblicità per vanitosi?

È GRAVE PERÒ CHE IL SINDACO avvisa  i  cittadini di non pagare la mini IMU, ma dimentica di avvisarli che ha illegittimamente applicato sulla TARES 2013  le abrogate addizionali ex ECA pari al 10%  !!!

LA COSA È TECNICA E BISOGNA SPIEGARE ALCUNI MECCANISMI.

-1) con  Delibera C.C. n. 30 del 01-07-2013 il Comune di Solofra ha disciplinato la TARES anno 2013.

-2) con Delibera C.C. n. 38 del 29-11-2013 sono state  approvate le tariffe per l’anno 2013 (come da delibera G.M. n° 179/2013)  a copertura del servizio  con conferma delle tariffe in vigore nell’anno 2012.

-3) Il calcolo della tariffa TARES  ha dei meccanismi di calcolo (quantità e qualità dei rifiuti, medie  orarie di produzione,  costi fissi, costi variabili, etc), particolari e complicati che richiedono tempi lunghi. Per ovviare a ciò, per  l’anno 2013  lo Stato ha consentito ai Comuni  - ex art 5 comma 4- quater del D.L. n.102/ 2013 (convertito nella L. 28.10.2013 n. 124) -  di determinare il calcolo della tariffa TARES in deroga appunto  al citato complicato meccanismo di calcolo previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 . In questo modo i Comuni possono determinare in maniera semplice e rapida  la tariffa TARES 2013 applicando, a copertura integrale del costo del  servizio,  i criteri di calcolo già previsti ed applicati nel 2012 (senza citare in alcun modo le addizionali ex ECA). In tali casi, lo stesso art. 5 comma 4 quater specifica che “la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”.

-3) Le addizionali ex ECA (Enti  Comunali  Assistenza) sono state infatti abrogate dall’art. 14 comma 46 del D.L. 201/2011  (convertito nella L. 22.12.2011, n. 214): a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale (ECA) per l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (L. n° 614/1938).

4) La soppressione di tali addizionali è stata “chiarita”  anche dal Ministero delle Finanze con  la  Circolare interpretativa n° 1/DF del 29 aprile 2013  prot. n° 7857 : gli importi relativi all’addizionale ex ECA (10%) dal 1 gennaio 2013 non possono essere più addebitati  ai  contribuenti,  anche  se  si  utilizzano gli strumenti  di  pagamento  già in uso nel 2012 .

PER LEGGE LA TARES DEVE FINANZIARE INTEGRALMENTE IL COSTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, GARANTENDO LA PIENA COPERTURA : il Comune è quindi tenuto a determinare le tariffe dei rifiuti  in modo tale da assicurare che il gettito relativo non  risulti superiore al costo del servizio (art. 61, 1° comma D.Lgs. 15 novembre  1993 n. 507 …. ai fini dell’osservanza dei limiti di copertura dei costi del servizio, ”non si considerano  addizionali, interessi e penalità” : il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio) : tale costo è stato determinato (al 100%)  dal Comune di Solofra  per il 2013 in complessivi euro 2.250.144,03 (vedi allegato B delibera GM n° 179 del 07/11/2013) e non prevede alcuna addizionale ex ECA.!

Per l’anno 2013 il Comune di Solofra  ha confermato le tariffe in vigore nell’anno 2012 e non ha  deliberato alcun aumento tariffario, ma NELL’AVVISO DI PAGAMENTO A SALDO IL COMUNE HA CHIESTO AGLI UTENTI OLTRE AL DOVUTO PAGAMENTO  DEL 100% DEL COSTO DEL SERVIZIO (euro 2.250.144,03) ANCHE IL NON DOVUTO PAGAMENTO DELLE ABROGATE ADDIZIONALI EX ECA(5% + 5%) .

PER DIRLA IN MANIERA ESPLICITA : IL COMUNE DI SOLOFRA, NON PUÒ REALIZZARE  UN SURPLUS RISPETTO  AL  100% DEL COSTO DEL SERVIZIO  FACENDO PAGARE ANCHE LE ABROGATE  ADDIZIONALI:  Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto) .

In virtù di quanto sopra i cittadini che hanno pagato la Tares anno 2013 possono chiedere, entro 5 anni, il rimborso delle non dovute addizionali ex ECA pari al 10%  dell’importo pagato  con istanza indirizzata all’ Ufficio Tributi del Comune di Solofra (Scarica il fac simile dell’istanza di rimborso).

Dr mariomartucci

~ ?moh?& ?, t-family:Arial;color:black;mso-fareast-language:IT'>Al  fine di facilitare il rimborso ALLEGA la seguente documentazione :

 

- copia avviso di pagamento

-  n° ___ ricevute di versamento tassa rifiuti anno 2013

- copia  documento di identità

Il Rimborso dovrà  essere effettuato con versamento a favore del richiedente mediante:

? mandato esigibile presso la Tesoreria comunale;

? versamento sul c/c:

Banca ________________________________ IBAN ______________________________________________

    IL DICHIARANTE

___________________________________

(firma per esteso e leggibile)

 

 

 

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