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Solofra. Il Riesame conferma il sequestro dell’area di via Celentane che ospita i sampietrini.

Il Tribunale del Riesame di Avellino, con atto N°89/19 Misure Reali, ha rigettato l’istanza del Riesame prodotta dal signor “C.S.D.” - indagato del reato di cui all’art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del D. Lgs. 152/06, “per aver effettuato raccolta di rifiuti non autorizzata” - avverso il Decreto del G.I.P. che ha convalidato il sequestro di un’area di circa 300 m, sita in Solofra località Celentane (di proprietà del comune), e dei rifiuti ivi esistenti (cubetti frammisti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio), ritenendo sussistere sia ilfumus commissi delicti” che ilpericulum in mora”, condannandolo anche alle spese del procedimento.

Questi i fatti, ma molti, per la verità, hanno pensato che ad essere sequestrata fosse stata la Città di Solofra, …e forse qualcuno lo auspicava pure!

Persino il quotidiano “Il Mattino” del 24 luglio, ha lasciato erroneamente intendere che, con il provvedimento del Riesame, è stato bloccato il cantiere per il rifacimento della sede stradale, e che i sampietrini sono dei rifiuti speciali a tutti gli effetti!

Ma non è così. Non è stata sequestrata né Solofra, né il Comune, né l’area stradale di via F. De Stefano, Via Landolfi, Via Lavinaio, interessate dai lavori di rifacimento della pavimentazione con asfalto stampato (in sostituzione dei cubetti di porfido o sampietrini), e nemmeno i sampietrini ivi esistenti, che a detta del Tribunale non sono rifiuti speciali ma sottoprodotto frammisto a minime quantità di materiale bituminoso e di calcestruzzo cementizio.  C’è stata, quindi, solo la conferma del sequestro di un’area esterna al cantiere stradale (e molto distante da esso), sita in località Celentane (di proprietà del comune) e dei rifiuti ivi esistenti, in cui il signor C.S.D.  avrebbe effettuato raccolta di rifiuti non autorizzata.

Naturalmente, in sede di riesame, non si entra nel merito come nel processo vero e proprio, in cui le prove si formano nel dibattimento e accusa difesa sono sullo stesso piano.

In sede cautelare le prove contano relativamente, ed i provvedimenti cautelari sono giustificati semplicemente dalfumus commissi delicti” (probabilità di effettiva consumazione del reato) e dalpericulum in mora” (pericolo/danno causato dal ritardo), …poi, nel processo reale, la c.d. “probabilità” di effettiva consumazione del reato (fumus commissi delicti), non sarà più sufficiente a suffragare le tesi degli inquirenti, ma occorrerà “la certezza” di prove reali precise e circostanziate.

Comunque: …sequestro doveva essere e sequestro è stato!

Ma che tipo di sequestro è stato?

Il classico sequestro cautelare che ha visto “prevalere”, per i detti motivi, le tesi degli inquirenti.

Le sentenze si rispettano sempre, ma non si può fare a meno di evidenziare che il Tribunale, riconoscendo ai sampietrini la natura di sottoprodotto da riutilizzare con opportune avvertenze, ha anche “smentito” la tesi sostenuta dagli inquirenti nel verbale di sequestro sulla natura dei sampietrini (…”i rifiuti provenienti da demolizioni di opere stradali non possono essere definiti come quelli provenienti dal processo di produzione, quale quello richiamato dal laboratorio C. di Solofra, in quanto tali materiali vanno qualificati come rifiuti e non sottoprodotti”).
È stato riconosciuto che i sampietrini analizzati dal laboratorio C. hanno i requisiti di cui all’art. 184 ter (cessazione della qualifica di rifiuti) del D. Lgs. 152/06 (che al comma 2 stabilisce: «L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni»), ma è stato anche posto l’accento sul fatto che gli stessi fossero frammisti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio, che indubbiamente sono rifiuti da lavorazioni edili, per la raccolta dei quali la ditta non aveva alcuna autorizzazione.  Si è altresì ritenuto che i cubetti portati a campione in laboratorio fossero stati “ripuliti” dal predetto materiale, a differenza di quelli stoccati nell’area. Il tribunale ha affermato inoltre che le analisi effettuate a campione non possono adeguatamente provare che tutti i cubetti accatastati nell’area di stoccaggio non fossero invece frammisti a rifiuti (materiale bituminoso e calcestruzzo cementizio), tanto più a seguito di una diretta constatazione in tal senso effettuata dagli operanti di P.G. Non risulta gli atti, però, che gli operanti di P.G. abbiano effettuato analisi di laboratorio sui cubetti e/o sul materiale bituminoso e/o di calcestruzzo cementizio ad essi frammisto ed in che quantità: in pratica il Tribunale, riguardo ai cubetti ha detto che conta più “l’occhio chimico” degli operanti di P.G., che hanno effettuato solo una constatazione de visu del materiale, che specifiche analisi chimiche effettuate anche in due differenti momenti, da un laboratorio di analisi specializzato che, nel c.d. “TEST DI CESSIONE”, ha attestato che il materiale analizzato presenta valori di concentrazione di molto inferiori ai valori limite previsti dal DM 05.04.2006 n°186, per cui non può considerarsi rifiuto!

In fase cautelare, purtroppo è così: le ragioni della difesa vengono sacrificate sull’altare delfumus commissi delicti” e delpericulum in mora”.

ATTENZIONE, però, tutto è limitato esclusivamente all’area di via Celentane oggetto del sequestro: i lavori ed il cantiere non hanno subito alcuna limitazione o prescrizione da parte del Tribunale.

mariomartucci

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