L’Area Vasta... Globalizzazione vs. glocalizzazione
Solofra ,dal 2016, è il Comune capofila dell’Area di sviluppo dell’Alto Sarno e della Valle dell’Irno ,insieme con i Comuni di Forino, Montoro, Fisciano,Baronissi, Mercato San Severino, Bracigliano, Calvanico e Pellezzano.
Orbene, sarebbe un controsenso parlare di siffatta aggregazione, senza inquadrarla in un’ottica globale o, per meglio dire, senza esaminarla anche dal punto di vista dell’incidenza del complesso fenomeno della globalizzazione sullo sviluppo socio-economico delle Comunità di riferimento.
A tal proposito, ci sembra opportuno proporre alcune riflessioni utili ad evidenziare i profili giuridico- economici del suddetto fenomeno, sul filo della notoria interrelazione tra la dinamica realtà socio-economica e l’ordinamento giuridico.
Quest’ultimo è il frutto di un sistema di valori e principi , tradotti in norme giuridiche, miranti ad attuare la prevalenza delle situazioni esistenziali su quelle, meramente , patrimoniali, tanto da poter superare persino la rigida “summa divisio” tra il diritto privato e quello pubblico.
Siffatta operazione richiede la rilettura del codice civile e dell’intera normativa ordinaria alla luce della Costituzione nonché una prospettiva globale e dinamica dell’ordinamento , con particolare riferimento al “ diritto civile costituzionale”,in modo da poter ritrovare la necessaria “bussola” nel frammentato polisistema normativo , sottolineando, nel contempo, le connessioni tra la legalità, la libertà e solidarietà, che costituiscono dei valori imprescindibili persino nell’esaminare il diritto delle obbligazioni, che , pur essendo ritenuto un settore troppo tecnico e, soltanto , apparentemente, astorico ed immutabile. Anzi, può concorrere, a pieno titolo, all’attuazione dei valori costituzionali, grazie ai basilari canoni della correttezza e della buona fede(cfr. gli artt. 1175 e 1375 del codice civile).Invero, si tratta di parametri essenziali per poter verificare se e in quale grado gli specifici atti privati realizzino interessi meritevoli di tutela, secondo quanto prescritto dall’art. 1322 del richiamato codice in materia di autonomia negoziale e ,in particolare, contrattuale. Difatti- come si evince dal combinato disposto fra tale norma e gli artt. 2 (diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale),3(uguaglianza formale e sostanziale ) e 41 (riconoscimento della libera iniziativa economica e suoi limiti) della nostra Carta fondamentale - anche il puntuale adempimento dei succitati doveri concorre ad attuare l’ obiettivo dell’uguaglianza sostanziale.Più in particolare, i referenti normativi dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, presenti nel richiamato art. 41,rappresentano, a nostro sommesso avviso, l’anello di congiunzione tra la sfera microeconomica e quella macroeconomica. Proseguendo tale disamina, giova sottolineare anche la molteplice gamma dei contratti , sia tipici(cioè quelli disciplinati dall’ordinamento e con una “causa” ,già, riconosciuta , come la vendita,la permuta, il mutuo , la locazione,il mandato ,il contratto di lavoro, etc) sia atipici(ad esempio, il leasing, il catering e la sponsorizzazione), creati dalla vivace prassi commerciale e che, seppur dotati di una chiara tipicità socio-economica ,restano, tuttavia, in attesa di ricevere ,per così dire, il crisma della tipicità e, quindi, dell’apposita disciplina, con la necessità di sicchè verificarne, caso per caso ,la meritevolezza della causa(definibile come assetto integrale degli interessi considerati in una prospettiva finalistica),alla stregua del secondo comma del summenzionato art. 1322 del codice civile. Quindi,con specifico riferimento ai contratti commerciali connessi con le operazioni economiche tipiche della globalizzazione,potremmo soffermarci sul contratto di franchising, nato come contratto atipico dalla prassi commerciale, ma , poi ,“omaggiato” dal riconoscimento della sua tipicità nel nostro ordinamento, sotto il nome di “contratto di affiliazione commerciale”,così come definito dall’art. 1 della Legge n. 129 del 6 maggio 2004, che l’ha tratto dal limbo dei contratti atipici , definendolo come quel contratto “comunque denominato,fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne,modelli di utilità,disegni, diritti di autore, know-how,brevetti,assistenza o consulenza tecnica e commerciale,inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. Come si evince dalla riportata nozione legislativa,lo schema dell’affiliazione commerciale include un’ampia gamma di situazioni economiche,tanto da renderlo una sorta di “laboratorio” idoneo a verificare anche la tenuta degli schemi dottrinali e giurisprudenziali del diritto civile,commerciale ed industriale, sotto l’interessante profilo delle analogie e delle differenze con le altre fattispecie contrattuali, rientranti nell’ampia categoria dei contratti di integrazione e distribuzione e caratterizzati dalla rilevanza quasi “poietica” del cosiddetto “intuitus personae”.Ma , ancor di più e tenendo, sempre, presente la globalizzazione come filo conduttore delle presenti annotazioni,ricordiamo che il contratto in esame presenta anche una notevole dimensione internazionale ,a conferma della vitalità nel contesto del mercato globale e della sistematicità ,nel quadro delle “nuove frontiere del diritto commerciale”.Né va sottovalutato come nella densa galassia delle pur schematiche tipologie del lavoro(autonomo,subordinato e para- subordinato) la stessa affiliazione rappresenti uno strumento utile per l’incremento del lavoro autonomo anche nel settore immobiliare, turistico ed enogastronomico, di altri servizi e della moda/confezioni,il che ne dimostra ,agevolmente, l’incidenza sull’economia dell’Area Vasta.
In un’ottica economico-aziendale, inserire ,sempre più, le peculiarità delle nostre imprese nel mercato globale potrebbe rappresentare quel “ quid pluris” necessario per conferire un’ ulteriore linfa vitale al sistema produttivo Comprensoriale e dell’intera Area in esame , facendone lievitare il connesso tessuto socio-economico.
Più in generale e per tentare di tracciare delle conclusioni generali, va sottolineato che sarebbe controproducente una globalizzazione avulsa dalla valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori coinvolti, mentre gioverebbe moltissimo procedere alla cosiddetta “ glocalizzazione”, vale a dire ad un inserimento dei mercati locali in quelli globali, esaltandone i punti di forza ed attuando, in definitiva , il motto “pensare globalmente ed agire localmente”.
Nunzio Antonio Repole
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