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L’Area Vasta... Globalizzazione vs. glocalizzazione

Solofra ,dal  2016,   è   il  Comune  capofila dell’Area  di  sviluppo  dell’Alto  Sarno  e  della   Valle  dell’Irno ,insieme  con   i Comuni   di   Forino,  Montoro,  Fisciano,Baronissi,  Mercato  San  Severino,  Bracigliano,  Calvanico e  Pellezzano.

Orbene, sarebbe un controsenso  parlare  di siffatta aggregazione, senza  inquadrarla in  un’ottica globale  o, per  meglio  dire,  senza  esaminarla   anche  dal punto di vista dell’incidenza del complesso fenomeno    della globalizzazione sullo sviluppo   socio-economico  delle  Comunità  di  riferimento.

A  tal    proposito,  ci sembra opportuno   proporre  alcune  riflessioni  utili ad evidenziare i   profili  giuridico- economici  del suddetto   fenomeno, sul   filo  della   notoria   interrelazione  tra   la dinamica  realtà  socio-economica    e  l’ordinamento giuridico.

Quest’ultimo  è  il  frutto   di   un      sistema di    valori   e   principi , tradotti  in      norme    giuridiche, miranti   ad   attuare    la   prevalenza  delle  situazioni esistenziali    su quelle,    meramente  , patrimoniali, tanto  da  poter   superare     persino  la   rigida    “summa divisio”   tra il    diritto   privato  e quello   pubblico.

Siffatta  operazione  richiede  la  rilettura del    codice   civile    e  dell’intera  normativa  ordinaria    alla luce   della Costituzione nonché   una     prospettiva   globale e dinamica  dell’ordinamento , con  particolare   riferimento  al   “ diritto  civile  costituzionale”,in  modo   da poter   ritrovare la  necessaria “bussola”   nel   frammentato  polisistema normativo ,   sottolineando, nel  contempo,    le connessioni  tra  la  legalità, la libertà   e  solidarietà, che   costituiscono   dei   valori   imprescindibili   persino   nell’esaminare  il   diritto   delle   obbligazioni, che , pur essendo   ritenuto  un settore troppo  tecnico e, soltanto , apparentemente, astorico ed  immutabile. Anzi, può  concorrere, a  pieno  titolo,  all’attuazione  dei    valori costituzionali, grazie  ai   basilari  canoni    della correttezza  e della buona   fede(cfr. gli artt. 1175 e 1375  del codice  civile).Invero, si  tratta   di   parametri essenziali  per  poter  verificare se e in  quale  grado gli  specifici atti   privati  realizzino   interessi  meritevoli  di  tutela,   secondo   quanto  prescritto  dall’art. 1322 del richiamato  codice        in   materia      di       autonomia    negoziale  e  ,in  particolare,   contrattuale.  Difatti- come   si evince dal     combinato  disposto   fra   tale   norma  e    gli  artt. 2 (diritti  inviolabili e doveri  inderogabili di   solidarietà politica,  economica  e sociale),3(uguaglianza formale e   sostanziale ) e  41 (riconoscimento della libera  iniziativa economica e  suoi   limiti) della   nostra  Carta    fondamentale -    anche    il   puntuale   adempimento dei   succitati    doveri  concorre  ad    attuare   l’ obiettivo dell’uguaglianza  sostanziale.Più in   particolare, i    referenti   normativi dell’utilità  sociale,  della sicurezza, della  libertà  e  della dignità  umana, presenti   nel  richiamato  art. 41,rappresentano, a nostro  sommesso avviso, l’anello   di congiunzione   tra  la sfera  microeconomica  e quella  macroeconomica. Proseguendo tale  disamina, giova sottolineare  anche  la  molteplice   gamma   dei   contratti ,   sia      tipici(cioè quelli  disciplinati   dall’ordinamento e  con    una “causa”   ,già,            riconosciuta ,  come la  vendita,la  permuta, il  mutuo  , la  locazione,il mandato  ,il   contratto di lavoro, etc) sia  atipici(ad  esempio, il  leasing, il catering   e  la  sponsorizzazione), creati   dalla  vivace  prassi commerciale  e   che, seppur dotati   di una  chiara tipicità  socio-economica ,restano, tuttavia, in attesa  di  ricevere  ,per   così dire, il  crisma   della tipicità  e, quindi,  dell’apposita   disciplina, con   la  necessità  di sicchè    verificarne, caso per  caso ,la  meritevolezza  della causa(definibile   come assetto   integrale   degli interessi    considerati in una  prospettiva  finalistica),alla stregua  del  secondo  comma   del summenzionato art. 1322      del   codice     civile. Quindi,con   specifico   riferimento  ai  contratti  commerciali  connessi   con   le    operazioni economiche    tipiche  della globalizzazione,potremmo  soffermarci    sul   contratto   di   franchising, nato    come  contratto  atipico   dalla prassi commerciale, ma , poi ,“omaggiato”    dal  riconoscimento della sua tipicità nel  nostro  ordinamento, sotto  il  nome  di  “contratto di  affiliazione commerciale”,così   come  definito  dall’art. 1  della Legge  n.  129  del   6 maggio  2004, che   l’ha tratto dal  limbo dei  contratti atipici , definendolo  come  quel   contratto “comunque denominato,fra  due soggetti giuridici, economicamente e   giuridicamente  indipendenti, in  base al  quale  una  parte  concede  la  disponibilità  all’altra,  verso  corrispettivo, di un  insieme  di  diritti  di proprietà industriale o intellettuale  relativi a marchi,  denominazioni  commerciali, insegne,modelli  di utilità,disegni, diritti  di autore, know-how,brevetti,assistenza o consulenza tecnica e commerciale,inserendo l’affiliato  in un  sistema   costituito  da una  pluralità di  affiliati  distribuiti  sul territorio,allo scopo  di commercializzare  determinati    beni  o servizi”.  Come si evince dalla  riportata   nozione  legislativa,lo schema dell’affiliazione commerciale  include   un’ampia  gamma  di    situazioni economiche,tanto da   renderlo  una sorta  di     “laboratorio”  idoneo  a verificare   anche  la   tenuta  degli    schemi dottrinali e   giurisprudenziali   del  diritto  civile,commerciale  ed   industriale, sotto  l’interessante   profilo  delle   analogie e   delle    differenze   con le  altre  fattispecie    contrattuali,  rientranti   nell’ampia  categoria  dei  contratti  di  integrazione  e    distribuzione e caratterizzati dalla rilevanza  quasi “poietica”  del cosiddetto “intuitus  personae”.Ma ,  ancor  di più  e  tenendo, sempre, presente  la  globalizzazione   come  filo  conduttore delle presenti annotazioni,ricordiamo  che il   contratto  in  esame    presenta anche    una  notevole  dimensione  internazionale ,a    conferma della  vitalità   nel contesto  del mercato  globale  e  della  sistematicità  ,nel quadro  delle “nuove frontiere  del   diritto commerciale”.Né   va  sottovalutato  come  nella  densa  galassia  delle  pur  schematiche  tipologie  del    lavoro(autonomo,subordinato  e  para-  subordinato) la  stessa affiliazione   rappresenti uno  strumento   utile    per  l’incremento  del lavoro  autonomo   anche   nel settore  immobiliare,  turistico ed   enogastronomico,  di    altri    servizi  e  della moda/confezioni,il che ne  dimostra ,agevolmente,  l’incidenza   sull’economia    dell’Area  Vasta.

In un’ottica economico-aziendale,    inserire  ,sempre  più, le peculiarità  delle  nostre  imprese     nel mercato  globale  potrebbe  rappresentare  quel   “ quid  pluris”  necessario  per   conferire   un’ ulteriore linfa  vitale    al    sistema  produttivo Comprensoriale   e  dell’intera  Area  in esame   , facendone    lievitare  il  connesso  tessuto socio-economico. 
Più  in  generale  e per  tentare  di  tracciare  delle conclusioni  generali, va  sottolineato  che   sarebbe  controproducente  una globalizzazione  avulsa   dalla  valorizzazione   delle  peculiarità  dei singoli  territori coinvolti, mentre   gioverebbe  moltissimo    procedere alla  cosiddetta  “ glocalizzazione”, vale  a   dire   ad  un  inserimento  dei mercati locali   in  quelli globali, esaltandone  i punti  di  forza  ed   attuando, in definitiva , il motto  “pensare  globalmente ed  agire localmente”.

                   Nunzio Antonio Repole

 

 

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